Art. 1. Denominazione

È costituita l’Associazione culturale e ricreativa “Festamobile” – per la promozione e la diffusione della cultura.

L’associazione è costituita a tempo indeterminato.

Art. 2. Sede

L’Associazione ha sede in in Milano, via dei tulipani, n. 15.

Art. 3. Attività costituenti l’oggetto sociale

L’Associazione ha struttura e contenuti democratici.

L’Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi nello svolgimento della propria attività ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative ed ha per scopo:

  1. a) la divulgazione della cultura letteraria del novecento e contemporanea e più in generale della storia della cultura internazionale, al fine di promuovere una visione critica e condivisa della realtà;
  2. b) lo studio e la diffusione della cultura dell’immagine, del simbolo e del segno grafico come significante per promuovere l’indagine della società e del mondo attraverso sguardi e punti di vista;
  3. c) la sensibilizzazione e la promozione dei rapporti umani e l’educazione alla condivisione e alla socialità;
  4. d) la sperimentazione e la diffusione di modelli e pratiche di convivialità al fine di una responsabile promozione del valore del cibo e del nutrimento;

 

Per attuare le suddette finalità, l’Associazione può dar vita ad eventi corsi e seminari e svolgere attività editoriali, di promozione e comunicazione.

Al fine di raggiungere l’oggetto sociale, l’Associazione può avviare iniziative di animazione e di educazione, ricreative, culturali, artistiche, musicali, con riunioni, spettacoli, ritrovi, feste a carattere polivalente, pubblicazioni di libri e opuscoli o periodici e potrà occuparsi della promozione di attività legate alle pratiche previste dallo statuto.

L’Associazione potrà compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie o editoriali, anche su web, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle sopra dette finalità e partecipare ad altre associazioni o società con oggetto analogo al proprio e potrà promuovere e partecipare ad associazioni analoghe.

L’associazione inoltre potrà svolgere qualsiasi altra attività, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative.

È fatto divieto agli organi amministrativi dell’Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l’esclusivo perseguimento delle finalità associative.

Art. 4. Soci

L’adesione all’Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. I soci sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, hanno presentato domanda scritta, accettata dal Consiglio direttivo, dichiarando:

–   di voler partecipare alla vita associativa;

–   di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività, le finalità e il metodo dell’Associazione.

All’atto di presentazione della domanda di associazione, devono essere versati gli importi stabiliti per la quota sociale annuale.

Ogni socio è vincolato all’osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell’Associazione.

Fra gli aderenti all’Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. È esclusa espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Gli associati maggiori di età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Ogni associato ha diritto a un voto.

Il numero degli iscritti all’Associazione è illimitato.

La quota è stabilita ogni anno dal Consiglio direttivo.

Le quote associative non sono trasmissibili.

Le cariche sociali, elette dall’assemblea dei soci, non danno diritto ad alcun compenso.

La qualifica di socio si perde per:

–   dimissioni;

–   per radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio direttivo contro il socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;

–   per morosità nel pagamento della quota o di altre obbligazioni contratte con l’Associazione.

Art. 5. Tipologie dei Soci

I soci si distinguono in:

  1. Soci ordinari: coloro che aderiscono all’Associazione facendone richiesta e che hanno diritto a mantenere la qualifica in base all’art. 4.
  2. Soci onorari: persone fisiche, enti, associazioni o istituzioni che – per aver contribuito economicamente o con il proprio prestigio personale o con attività in favore dell’Associazione stessa – ne sostengono lo scopo e la valorizzazione. La qualifica di socio onorario è proposta dal Consiglio Direttivo e approvata dall’Assemblea. Il socio onorario non è tenuto al versamento della quota annuale, ha diritto di voto nelle deliberazioni sottoposte all’Assemblea e di regola non può concorrere alle candidature per gli organi sociali.
  3. Soci sostenitori: persone fisiche, enti, associazioni o istituzioni che richiedono di partecipare dell’Associazione, sostenendone lo scopo e la valorizzazione anche attraverso erogazioni liberali o azioni promozionali. La qualifica di socio sostenitore è conferita dal Consiglio Direttivo. Il socio sostenitore non è tenuto al versamento della quota annuale, non ha diritto di voto nelle deliberazioni sottoposte all’Assemblea e non può concorrere alle candidature per gli organi sociali.
  4. Soci juniores: i soci fino al diciottesimo anno di età.

Art. 6. Diritti e doveri degli associati

I soci hanno diritto:

–   di partecipare all’assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa e di votare direttamente per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell’associazione;

–   di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I soci hanno il dovere:

–   di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell’Associazione;

–   di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

–   di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;

–   di svolgere le attività associative preventivamente concordate;

–   di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

L’adesione all’associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota ordinaria.

I versamenti al fondo di dotazione possono essere di qualsiasi entità e sono comunque a fondo perduto; in nessun caso e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell’Associazione, né in caso di esclusione o di morte dell’associato si può dare luogo alla ripartizione di quanto versato all’associazione per il fondo di dotazione.

I soci potranno effettuare versamenti di quote suppletive. Tali versamenti potranno essere impiegati o per la copertura di eventuali perdite o disavanzi di esercizio ovvero per sopperire a momentanee carenze di liquidità. I soci non potranno richiedere la restituzione di tali versamenti.

Art. 7. Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

–   l’Assemblea dei soci;

–   il Presidente;

–   il Consiglio direttivo.

A garanzia della democraticità della struttura dell’Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Art. 8. L’Assemblea dei soci

L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell’avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L’assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all’anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal vice presidente.

La convocazione dell’assemblea è effettuata tramite email almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea di prima convocazione e deve contenere l’ordine del giorno. Nella stessa lettera di convocazione dell’assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l’associazione, eleggono domicilio nel luogo all’indirizzo di posta elettronica indicato nel Libro dei soci.

L’assemblea è comunque valida, a prescindere dalle predette formalità, qualora siano presenti tutti i soci, risultanti dal Libro soci e in regola con il pagamento della quota, aventi diritto al voto alla data dell’adunanza.

L’assemblea dei soci può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

L’assemblea ordinaria delibera:

–   l’elezione del Consiglio direttivo;

–   l’approvazione del rendiconto contabile economico finanziario e della relazione annuale;

–   la destinazione dell’avanzo o disavanzo di esercizio;

–   sugli argomenti posti alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. È ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L’assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all’ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta.

L’Assemblea straordinaria delibera:

–   sulle richieste di modifica dello Statuto;

–   sullo scioglimento dell’Associazione;

–   sulla nomina del liquidatore.

Le riunioni dell’Assemblea devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel libro delle delibere dell’Assemblea dei soci.

Art. 9. Consiglio direttivo

L’Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, dal vice presidente e dal tesoriere. Il numero dei componenti il Consiglio direttivo è fissato da un minimo di due fino a un massimo di sei.

Il Consiglio direttivo dura in carica cinque anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio direttivo si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti.

Sono compiti del Consiglio direttivo:

  1. a) accogliere o respingere le domande di ammissione dei Soci;
  2. b) adottare provvedimenti disciplinari;
  3. c) compilare il rendiconto contabile annuale;
  4. d) redigere la relazione annuale al rendiconto contabile;
  5. e) eleggere al proprio interno il Segretario e il Tesoriere;
  6. f) curare gli affari di ordine amministrativo; assumere personale dipendente; stipulare contratti di lavoro; conferire mandati di consulenza;
  7. g) approvare il programma dell’Associazione;
  8. h) fissare le norme per il funzionamento e l’organizzazione interna dell’Associazione;
  9. i) elaborare un piano di attività annuale da sottoporre all’Assemblea;
  10. j) aprire rapporti con gli Istituti di credito; curare la parte finanziaria dell’Associazione; sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant’altro necessario per il buon funzionamento dell’Associazione.

La carica di amministratore è gratuita.

Se nel corso dell’anno sociale vengono a mancare uno o più consiglieri, si procederà, da parte del Consiglio direttivo, alla sostituzione degli stessi con i soci tra i primi dei non eletti ovvero con elezione alla prima assemblea.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza da un membro del Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 9. Il Presidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio.

Il Presidente può conferire procura ad uno o più soci sia per singoli atti che per categorie di atti. Su deliberazione del Consiglio direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

Art. 10. Risorse economiche

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. a) quote sociali annuali dei soci;
  2. b) eventuali quote supplementari dei soci;
  3. c) eventuali contributi volontari dei soci;
  4. d) eventuali contributi volontari dei terzi;
  5. e) eventuali contributi volontari versati dai soci che partecipano ai corsi;
  6. f) donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
  7. g) rimborsi derivanti da convenzioni;
  8. h) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall’associazione;
  9. i) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
  10. j) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
  11. k) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.

Art. 11. Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi,  riserve e capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 12. Raccolta pubblica di fondi

Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l’Associazione dovrà redigere l’apposito rendiconto, da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

Art. 13. Rendiconto economico-finanziario

L’esercizio sociale dell’Associazione si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Ogni anno il Consiglio direttivo predispone il rendiconto contabile economico-finanziario dal quale devono risultare con chiarezza e precisione le entrate suddivise per voci analitiche, i beni, i contributi, i lasciti ricevuti,  le spese e gli oneri sostenuti suddivisi per voci analitiche.

Il rendiconto contabile deve essere accompagnato da una relazione illustrativa predisposta dal Consiglio direttivo.

Il rendiconto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale, a disposizione di tutti i soci.

Art. 14. Intrasmissibilità della quota associativa

La quota o contributo associativo è intrasmissibile.

Art. 15. Scioglimento

Per lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati (quorum che si ritiene inderogabile).

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

Art. 16. Completezza dello Statuto

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, saranno applicabili le disposizioni vigenti in materia di associazioni ed enti senza fine di lucro.